Nuove prospettive di tutela penale ambientale: all’esame della Camera lo schema di attuazione della Direttiva UE 2024/1203

Nuove prospettive di tutela penale ambientale
Andrea Puccio, Founding Partner Puccio Penalisti Associati; e Teresa Aiossa, Associate Puccio Penalisti Associati

Il 20 gennaio 2026 il Consiglio dei Ministri ha reso noto di aver approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo recante l’attuazione della Direttiva UE 2024/1203 “Environmental Crime Directive” del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024.

La Direttiva in parola, che prevede come termine ultimo di adeguamento per gli Stati membri la data del 21 maggio 2026, sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, nell’ottica di armonizzare le risposte sanzionatorie adottate dagli Stati membri in tema di tutela penale ambientale e favorire la c.d. “transizione verde”, definita all’interno della Relazione Illustrativa come “l’obiettivo fondamentale del nostro tempo”.

Il nuovo perimetro degli eco-reati: un nuovo concetto di ambiente e fattispecie inedite

Il legislatore italiano, ponendosi in coerenza con gli obiettivi della Direttiva, ha, da un lato, accolto l’ampliamento del concetto di “ambiente” – che ricomprende oggi non solo tutte le matrici ambientali (acqua, aria, suolo, ecosistema, flora, fauna e habitat), ma anche l’utilizzo delle stesse - e, dall’altro, recepito la definizione europea di “abusività”, inserendola in una norma di nuovo conio, l’art. 452-quinquiesdecies c.p., che servirà per interpretare le fattispecie incriminatrici contro l’ambiente caratterizzate (anche) da tale connotato.

Nell’ottica di rafforzare la tutela ambientale, il legislatore ha provveduto a riformulare taluni reati già esistenti nonché a introdurre all’interno dell’ordinamento italiano ulteriori ipotesi delittuose.

In questo senso, risulta modificato il reato di inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis c.p., nel cui perimetro applicativo viene fatta rientrare anche la tutela nei confronti dell’“habitat”.

Con riferimento, invece, ai reati di nuovo conio, si segnala, in primo luogo, l’art. 452-bis.1 c.p., rubricato “Commercio di prodotti inquinanti”, che, coerentemente con la Direttiva europea, sanziona colui che immette abusivamente sul mercato prodotti idonei a cagionare una compromissione o deterioramento significativo e misurabile delle matrici ambientali, di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna. Per tale fattispecie è stata, altresì, prevista la pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la P.A. e la confisca in casi particolari.

Tale reato è stato, inoltre, inserito nell’art. 452-ter c.p., con la conseguenza che oggi le lesioni o la morte colposa risultano penalmente rilevanti anche se derivanti dalla condotta di commercio di prodotti inquinanti.

Il legislatore italiano – seguendo l’indicazione della Direttiva di prevedere c.d. “reati qualificati”, vale a dire condotte, compiute intenzionalmente, che comportano la distruzione di un ecosistema o causano danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi a tale ecosistema, alla qualità dell’aria, del suolo e delle acque – ha recepito tali circostanze come ipotesi aggravate.

Sono stati, altresì, introdotti ulteriori aumenti di pena nei casi in cui, dalle condotte di inquinamento e commercio di prodotti inquinanti, derivino pericolo per la vita o l’incolumità delle persone.

Tra le fattispecie incriminatrici di nuovo conio, se ne segnalano due non inserite nel Codice penale previste dallo schema di decreto delegato agli artt. 4 e 5: tali reati, rubricati rispettivamente “Produzione e commercio di sostanze ozono lesive” e “Produzione e commercio di gas a effetto serra”, sanzionano chiunque produce, importa, esporta sostanze ovvero prodotti o apparecchiature contenenti sostanze che, nel primo caso, riducono lo strato di ozono e, nel secondo, contengono gas fluorurati a effetto serra.

Quando il danno può considerarsi rilevante?

La Direttiva stabilisce, altresì, i criteri per la valutazione della rilevanza del danno ambientale, individuati - coerentemente con la triade europea dei principi di gestione dell’ambiente - nelle condizioni originarie dell’ambiente colpito, della durata, portata ed irreversibilità del danno.

Il legislatore interno, pur condividendo tali principi, ha, tuttavia, preferito non cristallizzare tale indicazione in un’autonoma disposizione normativa, considerato che gli stessi, avendo una valenza interpretativa, potranno essere adottati come criteri ermeneutici dall’Autorità Giudiziaria nella valutazione del singolo caso.

Responsabilità degli enti: aggiornato il catalogo dei reati-presupposto

Rilevanti anche le novità in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti: lo schema di decreto, così come prescritto dalla Direttiva, ha modificato l’art. 25-undecies D.lgs. 231/01, da un lato, ampliando il catalogo dei reati -presupposto - anche attraverso il richiamo alle fattispecie aggravate – e, dall’altro, inasprendo il trattamento sanzionatorio.

Nel dettaglio, oltre al riformulato reato di inquinamento ambientale (già richiamato dal Decreto 231), sono state inserite le neo-introdotte fattispecie di commercio di prodotti inquinanti, nonché i reati indicati di cui agli artt. 4 e 5 del decreto delegato, ed è stato previsto, al nuovo comma 1-quater, un aumento di pena per le ipotesi aggravate dei delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale e commercio di prodotti inquinanti, oltre all’aggravante prevista nel caso in cui dal reato derivi un profitto di rilevante entità.

Quanto al trattamento sanzionatorio, è interessante notare che il legislatore italiano, pur innalzando la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di milleduecento quote, ha adottato un approccio conservativo, mantenendo il tradizionale sistema per quote e ponendosi in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva, che prescriveva l’adozione di un criterio basato su percentuali del fatturato o, in alternativa, di una sanzione fissa pari a quaranta milioni di euro per i reati più gravi.

Conclusioni

Nell’attesa di comprendere quale sarà il testo definitivo della riforma, quel che è certo è che, ancora una volta, agli occhi del legislatore (sia europeo che domestico), la tutela dell’ambiente passa attraverso interventi repressivi e di inasprimento sanzionatorio - peraltro sempre più frequenti (si pensi alle modifiche recentemente apportate al sistema penale ambientale a valle del decreto “Terra dei Fuochi”) – senza, invece, che alcuno sforzo venga indirizzato all’individuazione e alla diffusione di presidi che consentano di prevenire la realizzazione di condotte dannose per l’ambiente.

In questo senso, la palla passa, allora, alle imprese, che, per districarsi in un assetto di tutela penale dell’ambiente in costante evoluzione, sono chiamate a far leva proprio sulla prevenzione dei reati ambientali, attraverso l’implementazione e il costante aggiornamento di sistemi di compliance che garantiscano un’ordinata, corretta e attenta gestione dei processi aziendali.