Dalla fine del 2019 è tornata alla ribalta una tematica di particolare rilievo nei primi anni dello scorso decennio. Stiamo parlando delle addizionali sulle accise. L’imposta applicabile ai consumi non domestici di energia elettrica fino a 200.000 kwh di consumi mensili era stata introdotta dal D.L. n. 511/1988 (convertito nella Legge n. 20/1989) per alimentare gettito degli enti locali “Per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure (…)”.
L’art. 6, c. 3, del D.L. n. 511/1988, disponeva che le addizionali venissero liquidate e riscosse con le stesse modalità dell’accisa sull’energia elettrica; quindi la società somministrante energia elettrica addebitava l’imposta secondo i parametri di norma ai consumatori per poi riversarla alle Dogane.
Si tratta di una modalità di riscossione con una precisa motivazione riconosciuta successivamente anche in giurisprudenza: ovvero il poter garantire un gettito costante all’Erario attraverso la concentrazione del controllo su pochi soggetti, ossia i produttori o gli importatori dei prodotti (Cass. 6.8.2014 n. 17627, Cass. 24.5.2019 n. 14.200; Cass. 1.2.2020 n. 3233).
La Direttiva 2008/118/CE
Dopo l’emanazione della DIRETTIVA 2008/118/CE DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise si era posto il problema del conflitto tra norma nazionale e quella dell’Unione Europea; l’art. 1, par. 2, della Direttiva, consente di tassare prodotti già gravati da accisa con imposte indirette, a condizione che queste ultime abbiano finalità specifiche e siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l’IVA. Come la Corte di Giustizia avrebbe avuto modo di dichiarare qualche anno dopo - in accoglimento delle domande di chi aveva sollevato la questione- l’esistenza di una finalità specifica non può essere dimostrata dalla sola destinazione del gettito dell’imposta di cui trattasi al finanziamento di spese generali incombenti all’ente pubblico in un dato settore (sentenze in causa C-434/97, C-553/13), ovvero (sentenza in causa C-103/17), una mera finalità di bilancio non integra il concetto di finalità specifica.
Nell’estate del 2011 la Commissione UE, ricevute notifiche in materia da operatori italiani, avviava un’istruttoria per l’apertura di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano. Da qui, in limine horae, l’imposta veniva soppressa con decorrenza 1° gennaio 2012 per le Regioni ordinarie dal D. Lgs n. 68/2011; e a far data dal 1° aprile 2012 per le Regioni a Statuto Speciale dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 (convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44).
Il dibattito giudiziario
In esito a tale abrogazione, si è aperto il dibattito giudiziario sulla legittimazione passiva alla restituzione delle addizionali dichiarate illegittime.
Le imprese, riconoscendo la natura di imposta delle somme versate, hanno richiesto la restituzione delle imposte versate agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane competenti per territorio.
Al termine di contenziosi con alterne vicende nei vari gradi di giudizio, la sezione Tributaria della Corte di Cassazione, a partire dal 2019, ha scardinato quello che doveva essere un razionale meccanismo di rimborso, identificando quale soggetto passivo dell’obbligo restitutorio non le Dogane, bensì le società somministranti energia elettrica. Da qui il ritorno alla ribalta delle addizionali, in quanto le società di vendita hanno reagito al sistema di rimborso delineato dalla Cassazione, che impone loro di restituire quanto non hanno trattenuto ma immediatamente riversato nelle casse statali.
Vediamo in dettaglio cosa accade seguendo le indicazioni della Cassazione la quale in una sentenza delle capofila (Cass. n. 27099 del 23 ottobre 2019) ha coniato il principio per cui chi ha versato le addizionali “può esperire in sede civilistica l’ordinaria azione di ripetizione di indebito direttamente nei confronti dell’erogatore del servizio”.
Il presupposto del suddetto principio si basa sul fatto che l’addizionale vada disapplicata per contrasto con l’art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di Giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17”
Sul postulato si innescano i cardini del sistema delineato dalla Suprema Corte:
- il rimborso è dovuto nei limiti prescrizionali dell’azione di ripetizione dell’indebito;
- a tale fine il consumatore finale di una fornitura di energia elettrica sulla quale siano state addebitate le imposte addizionali, deve e può esperire solo in sede civilistica l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti dell’erogatore del servizio (e trattandosi di prescrizione decennale, il perimetro dei rimborsi in oggi si sostanzia per versamenti avvenuti nel periodo 2010 e 2011);
- il venditore per ottenere a sua volta il rimborso deve seguire l’iter dell’art. 14, comma II° del T.U.A., Testo Unico Accise D.LGS. 26 ottobre 1995, n. 504 ai cui sensi “l’accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera e , e dall’articolo 10-ter, comma 2, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dal pagamento. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell’accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”. L’espressione “al termine di un procedimento giurisdizionale” pare intendersi riferita tra l’altro riferita a tutti i gradi (tre) di giudizio previsti dal nostro ordinamento.
I contenziosi tra le società
Ciò ha dato adito a una serie di contenziosi nei confronti delle società di vendita. Nei relativi procedimenti Iren Mercato ha sempre resistito. Tra le varie eccezioni sollevate, Iren ha opposto la vessatorietà del meccanismo di rimborso stabilito dall’articolo 14 del T.U. Accise e in subordine ha chiesto che i giudizi venissero estesi all’Agenzia delle Dogane per esserne quanto meno manlevata. Il Tribunale di Genova, ad oggi, autorizza l’estensione del contraddittorio alle Agenzie delle Dogane.
Il Tribunale di Torino, dopo alcune pronunce di completo allineamento con la posizione della Cassazione Tributaria, il 20 aprile 2021 ha emesso (Prima Sezione Civile, dottor Edoardo Di Capua) un’ordinanza di rigetto della domanda di restituzione in capo a Iren Mercato: in motivazione si afferma che appare in tensione con il diritto costituzionale imporre ai pochi fornitori l’onere di anticipare la restituzione dell’intero gettito dell’addizionale contraria al diritto europeo.
Inoltre il Tribunale di Torino ha affrontato il profilo comunitario unionale applicando il consolidato principio che esclude l’efficacia orizzontale delle Direttive Europee: in altri termini non è consentito al giudice nazionale disapplicare una disposizione nazionale che si assume contrastare con una direttiva dell’Unione europea quando la materia del contendere è volta a dirimere una controversia tra soggetti privati.
Tale pronuncia, accolta con estremo favore dalle società di vendita, si auspica non rimanga isolata o quanto meno contribuisca a riaprire un dibattito in sede legislativa volto a ricondurre ad equità l’intera problematica.