La transizione energetica: un percorso a ostacoli tra necessità di accelerazione e tutela del territorio

La transizione energetica: un percorso a ostacoli
Tiziana Fiorella, Partner di Ughi e Nunziante Studio Legale

Con il termine “transizione energetica” si intende il passaggio da un sistema energetico basato principalmente su fonti di energia fossile (carbone, petrolio, gas naturale) a un sistema più sostenibile, basato sulle fonti rinnovabili (eolico, solare, idroelettrico) e sull'efficienza energetica. 

Tale processo è stato ritenuto in anni recenti fondamentale da un lato per ridurre l'impatto ambientale e contrastare il cambiamento climatico, dall’altro per far fronte alla crisi energetica correlata alla guerra Russia-Ucraina.

La transizione energetica è strettamente legata al PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima), sulla base del quale dovrebbero essere realizzati ben 131 GW da fonte rinnovabile entro il 2030, con la conseguente necessità di potenziare, anche velocemente, la diffusione di impianti FER.

In tale ottica, un ruolo fondamentale è da riconoscere alla Missione 2 Componente 2 del PNRR, la cui Riforma 1.1. ha imposto al legislatore l’onere di semplificare le procedure di autorizzazione e sostenere la produzione da fonti rinnovabili.

A partire dal 2021, quindi, il legislatore - nazionale e regionale - è stato fortemente impegnato a introdurre numerose disposizioni normative con l’intento di stimolare, incentivare e accelerare la realizzazione di impianti FER.

Decarbonizzazione e impatti

La principale criticità in un simile processo è quella di contemperare la necessità di raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione con i principi di minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

A tal fine, sono numerosi gli interventi legislativi emanati nell’ultimo anno: (i) il D.Lgs n. 190 del 25.11.2025, con il quale è stato razionalizzato l’iter procedimentale, riducendo a tre i regimi amministrativi previsti per la costruzione e l’esercizio degli impianti FER, (ii) il Decreto 31.12.2024, c.d Decreto FER X transitorio, che disciplina il riconoscimento degli incentivi fino al 31.12.2025, meccanismo che -si sussurra- verrà ulteriormente rinnovato (sono stati stanziati 9,7 miliardi di euro, con un obiettivo di produzione di 17,65 GW di energia rinnovabile), (iii) il DM del 16.05.2025, con il quale è stato esteso il contributo a fondo perduto per la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili in Comuni <50.000 abitanti; (iv) il D.L. n. 63/2024 (c.d. “D.L. Agricoltura”), il cui art. 5 ha introdotto il divieto, salve poche eccezioni, di installazione di impianti fotovoltaici a terra in area agricola.

Il nodo delle Aree Idonee

Di particolare rilievo sono poi i provvedimenti nazionali e regionali adottati in attuazione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, che ha individuato le cc.dd. “Aree Idonee”, vale a dire quelle aree in cui è previsto un iter semplificato e accelerato per la costruzione di impianti FER, e che ha rimesso poi alle Regioni l’onere di individuare con apposita legge regionale le aree in cui è possibile - o non - installare tali impianti, sulla base dei principi e criteri stabiliti da un apposito Decreto Ministeriale, poi adottato il 21.06.2024 (c.d. “Decreto Aree Idonee”).

Numerose Regioni sono già intervenute sulle aree idonee, ma, in alcuni casi, imponendo un sostanziale divieto generalizzato di installazione di impianti in violazione dei dettami della transizione ecologica e degli obiettivi di accelerazione e semplificazione di cui al PNIEC e al PNRR.

La disciplina nazionale e regionale sulle aree idonee è stata a più riprese portata all’attenzione del Giudice Amministrativo, le cui sentenze, in estrema sintesi, hanno ribadito l’illegittimità di quelle norme che, in sostanza, si traducono in un ostacolo ingiustificato all’installazione di impianti FER.

La sentenza del TAR Lazio

In particolare, il TAR Lazio, con sentenze nn. 9155 del 13.05.2025 e 10095 del 25.05.2025, ha parzialmente annullato il Decreto Aree Idonee nella parte in cui

I. attribuisce alle Regioni la facoltà di individuare una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela fino ad un massimo di 7 km;

II. non prevede una disciplina transitoria di salvaguardia dei procedimenti in corso e consente alle Regioni la possibilità di non “tener conto” delle aree idonee già previste ex lege dall’art. 20, del D.lgs. 199/2021;

III. non fornisce criteri omogenei per l'individuazione delle aree idonee e non idonee.

Il TAR Lazio ha altresì ordinato ai Ministeri di modificare i criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee, entro 60 giorni (i.e., entro il 12.07.2025), e affermato che le Regioni non potranno adottare leggi sulla base delle disposizioni dichiarate illegittime.

La questione è ancora aperta

Con sentenze nn. 9157 e 9168, entrambe del 13.05.2025 e 10095/2025 cit., il TAR Lazio ha rimesso alla Corte Costituzionale le questioni di legittimità mosse al D.L. Agricoltura con riferimento al divieto generalizzato di impianti fotovoltaici a terra in area agricola, nonché alla Legge Regionale Sardegna n. 20/2004 sulle aree idonee, ribadendo che la non idoneità di un’area non preclude a priori la realizzazione di impianti FER.

Insomma, la “questione Aree Idonee” è ancora tutta da ridefinire e si dovrà attendere la pronuncia della Consulta e le modifiche al Decreto Aree Idonee per delineare il quadro normativo di riferimento, che non potrà prescindere dal contemperamento dell’esigenza di minimizzazione degli impatti sul territorio con quella di accelerazione richiesta dalla transizione ecologica.

 

Questo articolo è stato pubblicato sul numero di giugno 2025 di Energia&Mercato.